Sezione ASSOCIAZIONE :: STATUTO



Allegato “C” al n. 68614/5.977 di repertorio

Statuto



Articolo 1 – COSTITUZIONE E RAGIONE SOCIALE

E’ costituita un’Associazione denominata “ICONE: RICERCA E CONOSCENZA” avente per scopo la promozione di un programma a lungo termine di attività culturali ed artistiche nonché la promozione della ricerca scientifica e storica sull’iconografia e la cultura ad essa connessa organizzando o patrocinando mostre, curando pubblicazioni a stampa e multimediali, offrendo contributi di analisi al dibattito in corso sulle riforme legislative nel settore culturale, fornendo corsi di formazione e qualificazione, organizzando viaggi culturali e di studio.
Essa è regolata, oltre che dalle norme di cui infra, dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile.
L’Associazione potrà compiere ogni operazione di carattere mobiliare al fine esclusivo del raggiungimento dello scopo sociale.
Il presente statuto è impegnativo per tutti i Soci e può essere modificato solo dall’Assemblea dei Soci con le modalità previste dall’articolo 11.

Articolo 2 – OGGETTO SOCIALE
L’Associazione ha lo scopo di promuovere la ricerca scientifica ed artistica, è apolitica nel rispetto di ogni confessione e non si propone fini di lucro.
L’Associazione svolgerà azione di stimolo, salvaguardia e mantenimento del patrimonio artistico.
L’Associazione può accettare reperti offerti in donazione e acquistare reperti di riconosciuto valore artistico o didattico. Può stabilire accordi con organizzazioni pubbliche e private per conservare, esporre e pubblicare immagini e ricerche sull’iconografia.
I reperti di proprietà dell’Associazione non possono essere alienati a meno che l’alienazione stessa non sia conseguenza dello scioglimento dell’Associazione secondo quanto previsto all’art. 14 seguente o sia stata autorizzata dal Sovrintendente ai Beni Culturali competente ricorrendo situazioni eccezionali che giustifichino la dispersione parziale o totale del patrimonio come la mancanza degli organi deliberanti dell’Associazione (Assemblea e Consiglio Direttivo) ovvero l’imminente pericolo di distruzione del patrimonio dell’associazione.
Su indicazione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci dovrà destinare i proventi delle esposizioni e delle pubblicazioni alla copertura delle spese di gestione, ricerca, conservazione e restauro dei reperti di sua proprietà, tutti gli utili vengono reinvestiti in attività istituzionali..
L’Associazione potrà esporre reperti dei Soci ed erogare servizi ai propri Soci e a terzi secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all’art. 7.

Articolo 3 – SEDE E DURATA
L’Associazione ha sede in Biella e ha durata illimitata.

Articolo 4 – ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) le quote associative pagate annualmente dagli associati;
b) eventuali erogazioni e liberalità da parte di enti o privati;
c) il ricavato dall’organizzazione di manifestazioni;
d) ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attività sociale comprese quelle derivanti da attività economiche marginali.
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell’Associazione.
Tutte le attività mobiliari dell’Associazione costituiscono fondo comune della stessa e sono soggette al disposto dell’art. 37 del Codice Civile.

Articolo 5 – SOCI
L’Associazione è composta da:
a) Soci ordinari: persone fisiche che direttamente o indirettamente abbiano interesse all’oggetto sociale e siano presentati da almeno due soci;
b) Soci benemeriti: persone fisiche, che abbiano concretamente contribuito al potenziamento organizzativo dell’Associazione nominati dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
c) Soci onorari: insigni studiosi che si siano particolarmente distinti in discipline connesse all’oggetto sociale nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;
d) Soci fondatori: persone fisiche che hanno costituito l’Associazione tra i quali verranno nominati i membri del primo Consiglio Direttivo.
e) Tutti i soci sono tenuti a promuovere verso terzi l'associazione e la sua attività e a contribuire
al suo sviluppo non impegnando l’Associazione senza l’autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Durante le manifestazioni dell'Associazione o a nome dell'Associazione ma senza autorizzazione del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Scientifico, a tutti i soci è proibito:
- svolgere o promuovere attività che portino un tornaconto personale
- rilasciare perizie, consulenze, expertises
- pubblicare articoli, ricerche e saggi.
f) I soci fondatori sono tenuti a partecipare in prima persona al funzionamento e alle attività dell'associazione, compresa la messa a disposizione delle proprie icone in occasione di esposizioni temporanee.
g) Il Consiglio Direttivo delibera annualmente la quota annuale del socio, fondatore e ordinario. I soci benemeriti e i soci onorari, essendo eletti per cause meritorie, non hanno l’obbligo di versare quote. Le quote dei soci fondatori e ordinari scadono il 31 dicembre di ogni anno e la qualifica di socio si intende automaticamente rinnovata se il recesso non viene comunicato entro la stessa data con lettera raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica. Si precisa che la validità del recesso comunicato con questa seconda modalità è subordinato alla risposta per avvenuta ricezione da parte di IRC.
In ogni caso il socio che per due anni consecutivi non versi la quota, decade automaticamente dalla qualifica di socio e da ogni carica sociale eventualmente ricoperta.
Con il versamento della quota annuale, i soci ordinari acquisiscono il diritto di ricevere
periodicamente dal presidente informazioni sull'attività associativa, di frequentare i locali
dell’associazione e di prendere parte alla vita associativa, di voto nelle assemblee, di
eleggere ed essere eletti negli organi dell’Associazione. All'atto dell'iscrizione il presidente
inviterà soci a mandare all'associazione fotografia delle icone di proprietà e a rendere le
opere disponibili per mostre e/o pubblicazioni in modi e tempi da convenire
preventivamente. Le fotografie andranno a formare l’archivio dell’associazione.
h) Perdita della qualifica di socio
- mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti gravi motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di
eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e/o
materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività
in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.
Avverso la decisione di espulsione, il socio potrà appellarsi ad un collegio arbitrale formato da
una persona nominata dal Consiglio Direttivo, una dal socio appellante e una dal Presidente
del Tribunale di Biella.
Il socio espulso è escluso dal godimento dei privilegi sociali.

Hanno diritto al voto i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
Tutti i Soci offrono prestazioni gratuite e volontarie.

Articolo 6 – ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali sono il Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci e il Collegio dei Revisori.
Le cariche sociali sono tutte gratuite.

Articolo 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio Direttivo è composto da sette membri. Esso è composto da un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere e tre Consiglieri nominalmente eletti dall’Assemblea fra i soci.
I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per cinque mandati consecutivi, salvo assenza assoluta di candidature.
Le delibere del Consiglio Direttivo si ritengono approvate se votate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità la proposta si intende respinta.
L’accettazione di nuovi soci dovrà essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione
Venendo a mancare per una qualsiasi ragione uno o più Consiglieri o Revisori, il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori sarà integrato sino alla scadenza naturale del mandato dal/i primo/i tra i non eletti dall’ultima Assemblea elettiva, o, in mancanza, da nuovo/i consigliere/i eletto/i dalla prima Assemblea successiva. I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine previsto per l’intero Consiglio.
Qualora venga a mancare oltre la metà dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo si intende decaduto e l’Assemblea, convocata dal consigliere più anziano entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento, deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea per eleggere il nuovo intero Consiglio.
Al Consiglio Direttivo spetta la conduzione dell’attività sociale ed ha il più ampio potere di amministrazione salvo quanto espressamente riservato dal presente Statuto all’Assemblea dei Soci.
Il primo Consiglio Direttivo durerà in carica un anno al termine del quale il Presidente dovrà convocare l’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Consiglio. Esso dovrà redigere il Regolamento che definirà le norme da seguire per l’attuazione dell’oggetto sociale come previsto dal precedente art. 2.
Il segretario redige i verbali delle adunanze e tiene la corrispondenza.
Il tesoriere tiene il registro della contabilità e provvede a pagamenti e incassi.

Articolo 8 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, ha funzione di controllo sulla vita dell’Associazione e sui conti di gestione.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità, redigeranno una relazione ai bilanci annuali e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 9 – POTERI DEL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l’Associazione in ogni rapporto con i terzi impegnando l’Associazione stessa.
Può rappresentare l’Associazione in giudizio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.
Può acquistare e permutare beni mobili di proprietà dell’Associazione, stipulare contratti di locazione di qualsiasi tipo e durata, Egli è responsabile verso l’Associazione degli atti compiuti secondo quanto previsto dagli artt. 1710 – 1718 e 2392, 1 comma, del Codice Civile.
Eventuali atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, acquisto e vendita di beni immobili, transazioni giudiziali ed extragiudiziali ecc., dovranno essere deliberati preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 – ANNO SOCIALE
L’anno sociale ha inizio il 1° Luglio e ha termine il 30 Giugno dell’anno solare successivo.
Entro due mesi dalla data di chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il rendiconto della gestione che dovrà essere approvata dall’Assemblea.

Articolo 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo e il consuntivo, nomina il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, i Soci onorari e i Soci benemeriti su proposta del Consiglio Direttivo e delibera su quanto non espressamente riservato all’Assemblea straordinaria.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sulla messa in liquidazione dell’Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro il mese di ottobre per l’approvazione del Bilancio e per l’eventuale rinnovo o integrazione del Consiglio Direttivo solitamente nei locali della sede, salvo diversa delibera assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea deve essere convocata qualora 1/10 dei soci ne faccia richiesta motivata scritta al presidente il quale deve inoltre porre all’ordine del giorno l’argomento proposto dai soci che hanno sottoscritto la richiesta.
L’Assemblea straordinaria sarà convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo, a maggioranza, ne ravvisi la necessità oppure ne faccia richiesta per iscritto, indicando gli argomenti all’ordine del giorno, almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione se interviene almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione, con qualsiasi numero di soci aventi diritto di voto.
Le Assemblee straordinarie saranno validamente costituite in prima convocazione se ad essa intervengano almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione se ad essa intervenga almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza dei voti validi espressi qualora non sia prevista dalla legge o dall’atto costitutivo una maggioranza qualificata.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto
I soci aventi diritto al voto possono delegare un altro socio. I soci possono rappresentare al massimo tre altri soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da persona nominata dall’Assemblea.
Il segretario provvederà a redigere il Verbale dell’Adunanza.
I Verbali saranno sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

Articolo 12 – CONVOCAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
I soci sono convocati in Assemblea con lettera scritta che specifica gli argomenti all’ordine del giorno spedita almeno trenta giorni prima. La lettera di convocazione si intende regolarmente spedita anche se inviata con mezzo elettronico (fax e posta elettronica).

Articolo 13 – QUOTE SOCIALI
I soci fondatori e i soci ordinari verseranno una quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo definirà l’importo delle quote sulla base delle risultanze di bilancio e delle attività in programma. La quota sociale dovrà essere pagata sul conto dell’associazione presso il tesoriere entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. I soci non aventi diritto di voto perché morosi possono riacquistare il diritto di voto con il pagamento delle quote arretrate maggiorate degli interessi legali.
I soci che abbiano cessato per qualsiasi causa di appartenere all’Associazione non possono ripetere le quote già versate ne vantare alcun diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 13bis – ATTIVITA' SECONDARIE
L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

Articolo 14 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento anticipato dell’Associazione potrà essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea straordinaria dei soci convocata secondo le modalità previste dall’art. 9 dello Statuto. Tale delibera deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i ¾ degli aventi diritto.
La medesima Assemblea delibera inoltre sulla destinazione delle somme e dei beni di proprietà dell’Associazione stessa che dovranno essere devoluti ad altra organizzazione di volontariato operante in identico od analogo settore.