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Allegato “C” al n.
68614/5.977 di repertorio
Statuto
Articolo 1 – COSTITUZIONE E RAGIONE SOCIALE
E’ costituita un’Associazione denominata “ICONE: RICERCA E CONOSCENZA”
avente per scopo la promozione di un programma a lungo termine di attività
culturali ed artistiche nonché
la promozione della ricerca scientifica e storica sull’iconografia e la
cultura ad essa connessa organizzando o patrocinando mostre, curando
pubblicazioni a stampa e multimediali, offrendo contributi di analisi al
dibattito in corso sulle riforme legislative nel settore culturale,
fornendo corsi di formazione e qualificazione, organizzando viaggi
culturali e di studio.
Essa è regolata, oltre che dalle norme di cui infra, dagli articoli 36, 37
e 38 del Codice Civile.
L’Associazione potrà compiere ogni operazione di carattere mobiliare al
fine esclusivo del raggiungimento dello scopo sociale.
Il presente statuto è impegnativo per tutti i Soci e può essere modificato
solo dall’Assemblea dei Soci con le modalità previste dall’articolo 11.
Articolo 2 – OGGETTO SOCIALE
L’Associazione ha lo scopo di promuovere la ricerca scientifica ed
artistica, è apolitica nel rispetto di ogni confessione e non si propone
fini di lucro.
L’Associazione svolgerà azione di stimolo, salvaguardia e mantenimento del
patrimonio artistico.
L’Associazione può accettare reperti offerti in donazione e acquistare
reperti di riconosciuto valore artistico o didattico. Può stabilire
accordi con organizzazioni pubbliche e private per conservare, esporre e
pubblicare immagini e ricerche sull’iconografia.
I reperti di proprietà dell’Associazione non possono essere alienati a
meno che l’alienazione stessa non sia conseguenza dello scioglimento
dell’Associazione secondo quanto previsto all’art. 14 seguente o sia stata
autorizzata dal Sovrintendente ai Beni Culturali competente ricorrendo
situazioni eccezionali che giustifichino la dispersione parziale o totale
del patrimonio come la mancanza degli organi deliberanti dell’Associazione
(Assemblea e Consiglio Direttivo) ovvero l’imminente pericolo di
distruzione del patrimonio dell’associazione.
Su indicazione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci dovrà
destinare i proventi delle esposizioni e delle pubblicazioni alla
copertura delle spese di gestione, ricerca, conservazione e restauro dei
reperti di sua proprietà.
L’Associazione potrà esporre reperti dei Soci ed erogare servizi ai propri
Soci e a terzi secondo le modalità previste dal Regolamento di cui
all’art. 7.
Articolo 3 – SEDE E DURATA
L’Associazione ha sede in Biella C/o CSV via Tripoli 24 e sede secondaria
in Biella via Santuario D’Oropa 57 e ha durata illimitata.
Articolo 4 – ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) le quote associative pagate annualmente dagli associati;
b) eventuali erogazioni e liberalità da parte di enti o privati;
c) il ricavato dall’organizzazione di manifestazioni;
d) ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attività sociale
comprese quelle derivanti da attività economiche marginali.
Tutte le attività mobiliari dell’Associazione costituiscono fondo comune
della stessa e sono soggette al disposto dell’art. 37 del Codice Civile.
Articolo 5 – SOCI
L’Associazione è composta da:
a) Soci ordinari: persone fisiche che direttamente o indirettamente
abbiano interesse all’oggetto sociale e siano presentati da almeno due
soci;
b) Soci benemeriti: persone fisiche, che abbiano concretamente contribuito
al potenziamento organizzativo dell’Associazione nominati dall’assemblea
dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
c) Soci onorari: insigni studiosi che si siano particolarmente distinti in
discipline connesse all’oggetto sociale nominati dall’Assemblea dei Soci
su proposta del Consiglio Direttivo;
d) Soci fondatori: persone fisiche che hanno costituito l’Associazione tra
i quali verranno nominati i membri del primo Consiglio Direttivo.
Hanno diritto al voto i Soci fondatori, , i Soci onorari, i Soci
benemeriti e i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote
sociali.
La partecipazione all’Associazione è a tempo indeterminato, tuttavia
trascorso almeno un anno dall’iscrizione il socio che intenda recedere
potrà farlo inviando una Raccomandata A.R. alla sede dell’Associazione.
Tutti i Soci offrono prestazioni gratuite e volontarie.
e) Doveri dei soci: tutti i soci sono tenuti a promuovere verso terzi
l'associazione e la sua attività e a contribuire al suo sviluppo non
impegnando l’Associazione senza l’autorizzazione del Consiglio
Direttivo. Durante le manifestazioni dell'Associazione o a nome
dell'Associazione ma senza autorizzazione del Consiglio Direttivo e/o
del Comitato Scientifico, a tutti i soci è proibito:
- svolgere o promuovere attività che portino un tornaconto personale
- rilasciare perizie, consulenze, expertises
- pubblicare articoli, ricerche e saggi.
I soci fondatori sono tenuti a partecipare in prima persona al
funzionamento e alle attività dell'associazione, compresa la messa a
disposizione delle proprie icone in occasione di esposizioni temporanee.
Il Consiglio Direttivo delibera la quota annuale del socio fondatore.
I soci ordinari sono obbligati al versamento di una quota stabilita
annualmente dal Consiglio Direttivo.
I soci benemeriti e i soci onorari, essendo eletti per cause meritorie,
non hanno l’obbligo di versare quote. Le quote dei soci ordinari scadono
il 31 dicembre di ogni anno e si intendono automaticamente rinnovate se
il recesso non viene comunicato con lettera raccomandata A/R entro la
stessa data.
f) Diritti dei soci: con il versamento della quota annuale, i soci
ordinari acquisiscono il diritto di ricevere periodicamente dal
presidente informazioni sull'attività associativa. All'atto
dell'iscrizione il presidente inviterà soci ordinari e simpatizzanti a
mandare all'associazione fotografia delle icone di proprietà e a rendere
le opere disponibili per mostre e/o pubblicazioni in modi e tempi da
convenire preventivamente. Le fotografie andranno a formare l’archivio
dell’associazione.
I soci fondatori, ordinari, benemeriti e onorari hanno altresì il
diritto di votare alle Assemblee dei Soci, ordinarie e straordinarie, e
di usufruire in modo prioritario dei servizi gratuiti o a pagamento
offerti dall'associazione.
g) perdita della qualifica di socio
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti gravi motivi: inosservanza delle
disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle
deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e/o materiali
arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio
svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli
obiettivi dell'associazione.
Avverso la decisione di espulsione, il socio potrà appellarsi ad un
collegio arbitrale formato da una persona nominata dal Consiglio
Direttivo, una dal socio appellante e una dal Presidente del Tribunale
di Biella. Il socio espulso è escluso dal godimento dei privilegi
sociali.
Articolo 6 – ORGANI
SOCIALI
Gli organi sociali sono il Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci e il
Collegio dei Revisori.
Le cariche sociali sono tutte gratuite.
Articolo 7 – CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il consiglio Direttivo è composto da sei membri. Esso è composto da un
Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere e due
Consiglieri nominalmente eletti dall’Assemblea fra i soci.
I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Le delibere del Consiglio Direttivo si ritengono approvate se votate dalla
maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale
doppio.
L’accettazione di nuovi soci dovrà essere deliberata dalla maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.
Venendo a mancare per una qualsiasi ragione uno o più Consiglieri,
l’assemblea, nella sua prima convocazione, provvederà alla nomina dei
consiglieri mancanti. I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al
termine previsto per l’intero Consiglio.
Qualora venga a mancare oltre la metà dei Consiglieri, il Consiglio
Direttivo si intende decaduto e l’Assemblea, convocata dal consigliere più
anziano entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento, deve provvedere alla
convocazione dell’Assemblea per eleggere il nuovo intero Consiglio.
Al Consiglio Direttivo spetta la conduzione dell’attività sociale ed ha il
più ampio potere di amministrazione salvo quanto espressamente riservato
dal presente Statuto all’Assemblea dei Soci.
Il primo Consiglio Direttivo durerà in carica un anno al termine del quale
il Presidente dovrà convocare l’Assemblea dei Soci per l’elezione del
nuovo Consiglio. Esso dovrà redigere il Regolamento che definirà le norme
da seguire per l’attuazione dell’oggetto sociale come previsto dal
precedente art. 2.
Il segretario redige i verbali delle adunanze e tiene la corrispondenza.
Il tesoriere tiene il registro della contabilità e provvede a pagamenti e
incassi.
Articolo 8 – COLLEGIO
DEI REVISORI
IL Collegio dei Revisori, composto da tre membri, ha funzione di controllo
sulla vita dell’Associazione e sui conti di gestione.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità,
redigeranno una relazione ai bilanci annuali e potranno procedere in
qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e
controllo.
I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Articolo 9 – POTERI
DEL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l’Associazione in ogni rapporto con i terzi
impegnando l’Associazione stessa.
Può rappresentare l’Associazione in giudizio davanti a qualsiasi autorità
giudiziaria e amministrativa.
Può acquistare e permutare beni mobili di proprietà dell’Associazione,
stipulare contratti di locazione di qualsiasi tipo e durata, Egli è
responsabile verso l’Associazione degli atti compiuti secondo quanto
previsto dagli artt. 1710 – 1718 e 2392, 1 comma, del Codice Civile.
Eventuali atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, acquisto e vendita
di beni immobili, transazioni giudiziali ed extragiudiziali ecc., dovranno
essere deliberati preventivamente dal Consiglio Direttivo.
Articolo 10 – ANNO
SOCIALE
L’anno sociale ha inizio il 1° Giugno e ha termine il 31 Maggio dell’anno
solare successivo.
Entro due mesi dalla data di chiusura di ciascun esercizio il Consiglio
Direttivo provvederà a redigere il rendiconto della gestione che dovrà
essere approvata dall’Assemblea.
Articolo 11 –
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo e il consuntivo,
nomina il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, i Soci onorari e
i Soci benemeriti su proposta del Consiglio Direttivo e delibera su quanto
non espressamente riservato all’Assemblea straordinaria.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e
sulla messa in liquidazione dell’Associazione, sulla nomina e sui poteri
dei liquidatori.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta
l’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del Bilancio e per
l’eventuale rinnovo o integrazione del Consiglio Direttivo solitamente nei
locali della sede, salvo diversa delibera assunta a maggioranza dal
Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria sarà convocata ogni qual volta il Consiglio
Direttivo, a maggioranza, ne ravvisi la necessità oppure ne faccia
richiesta per iscritto, indicando gli argomenti all’ordine del giorno,
almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione
se interviene almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e, in seconda
convocazione, da tenersi almeno un ora dopo quella prevista per la prima
convocazione, con qualsiasi numero di soci aventi diritto di voto.
Le Assemblee straordinarie saranno validamente costituite in prima
convocazione se ad essa intervengano almeno due terzi dei soci aventi
diritto di voto e in seconda convocazione se ad essa intervenga almeno un
terzo dei soci aventi diritto di voto.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza dei voti
validi espressi qualora non sia prevista dalla legge o dall’atto
costitutivo una maggioranza qualificata.
I soci aventi diritto al voto possono delegare un altro socio. I soci
possono rappresentare al massimo tre altri soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in
mancanza, da persona nominata dall’Assemblea.
Il segretario provvederà a redigere il Verbale dell’Adunanza.
I Verbali saranno sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal
Segretario.
Articolo 12 –
CONVOCAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
I soci sono convocati in Assemblea con lettera scritta che specifica gli
argomenti all’ordine del giorno spedita almeno trenta giorni prima. La
lettera di convocazione si intende regolarmente spedita se inviata con
mezzo elettronico (fax e posta elettronica).
Articolo 13 – QUOTE
SOCIALI
I soci fondatori e i soci ordinari verseranno una quota annua stabilita
dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il Consiglio
Direttivo definirà l’importo delle quote sulla base delle risultanze di
bilancio e delle attività in programma. La quota sociale dovrà essere
pagata sul conto dell’associazione presso il tesoriere entro il termine
fissato dal Consiglio Direttivo. I soci non aventi diritto di voto perché
morosi possono riacquistare il diritto di voto con il pagamento delle
quote arretrate maggiorate degli interessi legali.
I soci che abbiano cessato per qualsiasi causa di appartenere
all’Associazione non possono ripetere le quote già versate ne vantare
alcun diritto sul patrimonio sociale.
ATTIVITA'
SECONDARIE
ART. 24 - L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di
auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività
economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.
Articolo 14 –
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento anticipato dell’Associazione potrà essere deliberato
esclusivamente dall’Assemblea straordinaria dei soci convocata secondo
le modalità previste dall’art. 9 dello Statuto. Tale delibera deve
essere adottata con il voto favorevole di almeno i ¾ degli aventi
diritto.
La medesima Assemblea delibera inoltre sulla destinazione delle somme e
dei beni di proprietà dell’Associazione stessa che dovranno essere
devoluti ad altra organizzazione di volontariato operante in identico od
analogo settore.
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