|
REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ICONE: RICERCA E
CONOSCENZA
L'Associazione promuove la ricerca scientifica, storica e artistica sulle icone
e la cultura ad esse connessa organizzando o patrocinando mostre, convegni
nazionali e internazionali, viaggi di studio e culturali, corsi e lezioni di
formazione; curando catalogazioni, pubblicazioni a stampa e multimediali;
offrendo contributi di analisi al dibattito in corso sulle riforme legislative
nel settore culturale e servizi.
Articolo 1 - Tipologia dei soci
Lo statuto prevede soci fondatori, soci ordinari, soci benemeriti e soci
onorari.
Il Consiglio Direttivo istituisce la figura del “simpatizzante”, persona fisica
che, informata tramite e-mail delle iniziative, contribuisce alla promozione
delle attività associative.
Articolo 2 - Doveri di soci e simpatizzanti
Tutti i soci sono tenuti a promuovere verso terzi l'associazione e la sua
attività e a contribuire al suo sviluppo non impegnando l’Associazione senza
l’autorizzazione del Consiglio Direttivo. Durante le manifestazioni
dell'Associazione o a nome dell'Associazione ma senza autorizzazione del
Consiglio Direttivo e/o del Comitato Scientifico, a tutti i soci è proibito:
- svolgere o promuovere attività che portino un tornaconto personale
- rilasciare perizie, consulenze, expertises
- pubblicare articoli, ricerche e saggi
I soci fondatori sono tenuti a partecipare in prima persona al funzionamento e
alle attività dell'associazione, compresa la messa a disposizione delle proprie
icone in occasione di esposizioni temporanee. Il Consiglio Direttivo delibera la
quota annuale del socio fondatore.
I soci ordinari sono obbligati al versamento di una quota stabilita annualmente
dal Consiglio Direttivo.
I soci benemeriti e i soci onorari, essendo eletti per cause meritorie, non
hanno l’obbligo di versare quote.
Le quote dei soci ordinari scadono il 31 dicembre di ogni anno e si intendono
automaticamente rinnovate se il recesso non viene comunicato con lettera
raccomandata A/R entro la stessa data.
Articolo 3 - Diritti dei soci
Con il versamento della quota annuale, i soci ordinari acquisiscono il diritto
di ricevere periodicamente dal presidente informazioni sull'attività
associativa. All'atto dell'iscrizione il presidente inviterà soci ordinari e
simpatizzanti a mandare all'associazione fotografia delle icone di proprietà e a
rendere le opere disponibili per mostre e/o pubblicazioni in modi e tempi da
convenire preventivamente. Le fotografie andranno a formare l’archivio
dell’associazione.
I soci fondatori, ordinari, benemeriti e onorari hanno altresì il diritto di
votare alle Assemblee dei Soci, ordinarie e straordinarie, e di usufruire in
modo prioritario dei servizi gratuiti o a pagamento offerti dall'associazione.
Articolo 4 - Attività e servizi dell'associazione
1. assistenza tecnica per il restauro, la conservazione e la valutazione delle
opere,
2. catalogazione delle icone di proprietà pubblica e privata,
3. conferenze e seminari tematici,
4. consulenza sull'autenticità dei reperti,
5. stime,
6. creazione di archivi e banche dati,
7. organizzazione in proprio di mostre di icone di proprietà privata e raccolte
museali,
8. organizzazione di viaggi di studio in Italia e all'estero,
9. pubblicazioni a stampa o multimediali di cataloghi generici e/o tematici
delle icone più significative di proprietà privata o pubblica,
10. ricerche storiche, iconografiche e archivistiche,
11. reperimento informazioni bio-bibliografiche,
12. scambi di materiali e informazioni nei modi previsti dall’art. 7 del
presente Regolamento,
13. patrocinio di esposizioni temporanee legate alla cultura delle icone
organizzate da terzi, previa presa visione del progetto e nulla osta da parte
del Comitato Scientifico e conseguente delibera del Comitato Direttivo,
14. organizzazione per conto terzi di attività, anche espositive, legate alla
cultura delle icone,
15. ogni altra attività richiesta per iscritto dai soci e approvata dai
responsabili di settore e/o dal Comitato Scientifico o, in mancanza, dal
Consiglio Direttivo.
Articolo 5 - Modalità dei servizi
L’attività relativa alle esposizioni temporanee sarà curata da uno o più
responsabili nominati nella prima seduta di ogni Consiglio Direttivo eletto
dall’Assemblea dei Soci. È facoltà del Consiglio Direttivo eleggere responsabili
anche per gli altri settori di attività. Per le singole responsabilità valgono
gli articoli 40 e 41 del Codice Civile.
I servizi offerti ai soci si dividono in gratuiti e a pagamento.
Per servizi gratuiti si intendono quelli che non comportano esborsi di denaro da
parte dell’Associazione (eccetto eventuali rimborsi spese a carico del
richiedente), non implicano ricorsi a persone o tecnici estranei
all’Associazione e possono essere espletati dal segretario, da soci competenti o
dai responsabili di settore o dal Comitato Scientifico in un tempo limite
definito annualmente dal Consiglio Direttivo, tempo che inizialmente è fissato
in quattro ore lavorative suddivise in: una certificazione scritta, due
consulenze orali, una consulenza telematica per socio/anno.
Per servizi a pagamento si intendono tutti quelli che non rientrano nei servizi
gratuiti di cui sopra; essi devono essere approvati dai responsabili di settore
o, in mancanza, dal Consiglio Direttivo.
Alcuni servizi offerti a terzi possono essere a pagamento. La quantificazione
dei costi è determinato dai responsabili di settore o, in mancanza, dal
Consiglio Direttivo.
Articolo 6 - Entrate dell'Associazione
All'art. 4 dello Statuto si prevedono:
1. quote associative annuali (soci fondatori e ordinari),
2. erogazioni e liberalità da parte di enti o privati,
3. ricavato dall'organizzazione di manifestazioni,
4. ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attività sociale.
A specificazione del punto 4 si elencano le seguenti ulteriori entrate:
4/1. sponsorizzazioni da parte di enti o privati mirate a pubblicazioni, mostre,
ecc.,
4/2. diritti derivanti dallo utilizzazione del patrimonio culturale
dell’Associazione,
4/3. vendita materiali predisposti dall'associazione (cartoline, pubblicazioni,
cd-rom...) ai soci ed ai simpatizzanti,
4/4. ogni altra entrata derivante dalla prestazione di servizi ai soci o conto
terzi.
Articolo 7 - Scambi e compravendite di materiali tra soci
Lo scambio di materiali tra soci e simpatizzanti può avvenire soltanto previo
inserimento dell’opera nell’archivio dell’Associazione, se non comporta
movimento di denaro, non essendo l’Associazione legalmente autorizzata a gestire
le differenze in difetto o eccesso. Le permute non alla pari e le compravendite
tra soci e simpatizzanti devono quindi avvenire a titolo esclusivamente privato
e sotto responsabilità dei singoli proprietari.
L’Associazione può affittare o mettere a disposizione propri locali destinandoli
a scambio, permuta o compravendita tra soci e simpatizzanti per sovrintendere
all’integrità delle opere, garantirne l’autenticità e ampliare il proprio
archivio con dati e fotografie delle opere. Per questo servizio, l'Associazione
potrà richiedere un contributo da convenirsi tra le parti.
Articolo 8 - Acquisto materiali da parte dell'Associazione
L'Associazione può acquistare beni immobili e mobili (art. 9 Statuto) previa
delibera del Consiglio
Direttivo.
L'acquisizione di un bene mobile può avvenire con sottoscrizioni, raccolta
offerte, ricavi ottenuti dalla prestazione di servizi. Il bene acquistato
costituisce fondo comune dell'Associazione, regolamentato dall'art. 4 dello
Statuto e dall’art. 37 del Codice Civile, non alienabile né permutabile senza
preventiva autorizzazione della Sovrintendenza ai Beni culturali (articoli 2 e 9
dello Statuto).
Nel caso non si raggiungesse la cifra necessaria per l'acquisto dell'opera o
mutassero le condizioni di partenza o vi fossero residui di fondi, vale l'art. 2
dello Statuto che destina la somma a copertura delle spese di gestione, ricerca,
conservazione e restauro dei reperti di proprietà dell’Associazione.
Articolo 9 – Patrimonio culturale
All’Associazione rimane la proprietà delle informazioni che costituiscono
patrimonio culturale indisponibile. L’associazione si riserva il diritto del suo
utilizzo ai fini statutari.
Articolo 10 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico dell’Associazione è organo atto a rilasciare perizie,
consulenze, expertises e autenticazioni. Può sviluppare e/o promuovere ricerche
in seno all’Associazione e/o presso comunità scientifiche accreditate,
sviluppare progetti con associazioni consorelle con sede in Italia o all’estero
previa approvazione del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico è deputato
a vagliare e deliberare sul contenuto di tutte le pubblicazioni, cartacee e/o
multimediali, a nome e per conto dell’Associazione.
Il comitato Scientifico è composto da soci ed eventualmente consulenti esterni,
nominati dal Consiglio Direttivo.
Milano, 23 febbraio 2001.
Biella, 3 dicembre 2005
|